21/03/2023

Fatturazione Elettronica: le novità del Decreto Milleproroghe

In occasione del nostro precedente approfondimento (potete recuperarlo in questa pagina) abbiamo parlato delle nuove modifiche alla disciplina per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Le disposizioni hanno, come ormai da tradizione, subìto alcune modifiche che sono andate a toccare principalmente l’impianto sanzionatorio e i termini per poter godere della detrazione Irpef del 19% riguardante le spese sanitarie e veterinarie.

Ora, con l’approvazione del cosiddetto decreto Milleproroghe sono state introdotte altre novità di rilievo. Queste vanno a toccare principalmente la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica al sistema Tessera Sanitaria dei corrispettivi da parte degli operatori sanitari.

Fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie: le novità 2023

Dopo esser stato approvato verso la fine del 2022, il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” ha finalmente trovato una sua collocazione legislativa. Il testo, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Legge del 24.02.2023 n. 14) e reca, come anticipato poc’anzi, rilevanti modifiche proprio per le professioni sanitarie.

Tra le disposizioni più importanti troviamo la proroga all’introduzione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi tramite il Sistema Tessera Sanitaria per le prestazioni sanitarie. Dal primo gennaio 2023, in effetti, secondo quanto inizialmente previsto, sarebbe dovuto scattare l’obbligo di fatturazione elettronica per i medici e tutti gli operatori del settore relativamente alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Tuttavia, stando a quanto riportato dal Decreto convertito, tale obbligo slitta – ancora – addirittura di un anno: 1° gennaio 2024.

Dunque, per effetto delle novità previste, fino 31 dicembre 2023 tutti i soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non potranno emettere fattura elettronica ma dovranno continuare ad utilizzare i metodi tradizionali.

Nello specifico, lo ricordiamo brevemente, non possono emettere fattura elettronica gli operatori sanitari che:

  • devono inviare al sistema Tessera Sanitaria i dati di spesa che i propri clienti hanno sostenuto durante l’anno, ex art 10-bis del D.L. 119/2018 (in realtà tale disposizione si riferisce al periodo d’imposta 2019 ma, ovviamente, si considera rinnovato);
  • non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche ex art.9-bis comma 2 DL 135/2018.

La ratio di tale proroga trova il proprio fondamento nell’esigenza – come immaginabile ancora lontana dall’essere rispettata – di tutelare la privacy dei pazienti, con particolare riferimento ai dati sensibili e personali.

Le criticità e le ragioni per la proroga

Previsto per attivarsi inizialmente a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di emissione di fattura elettronica per gli operatori sanitari non si è mai attivato, in base alla tutela della privacy dei pazienti come previsto dall’articolo 10-bis del DL 199/2018. Anzi, già in questo Decreto vennero posti dei limiti stringenti per l’utilizzo dei dati sensibili anche per quanto concerne gli operatori delle pubbliche amministrazioni.

Vennero, in effetti, portate alla luce diverse criticità dal Garante per la Protezione dei dati personali, il quale ravvisò (nel Provvedimento del 20 dicembre 2018):

  • “una sproporzione della memorizzazione di tutti i dati contenuti all’interno del file XML delle fatture elettroniche, emesse e ricevute nell’ambito dello Sistema di Interscambio (SDI), e del conseguente utilizzo di tali dati anche per finalità di controllo da parte dell’Agenzia;
  • specificazione del ruolo assunto dall’Agenzia in relazione al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del servizio di conservazione, e chiarimenti in ordine all’esonero di responsabilità per l’Agenzia;
  • utilizzo del canale non sicuro (FTP) per la trasmissione delle fatture, mancata cifratura dei file e uso della PEC nell’ambito dello SDI;
  • informativa sul trattamento dei dati personali resa in relazione all’App FatturaE;
  • rischi connessi al trattamento dei dati da parte degli intermediari, con particolare riguardo alla gestione dei dati delle fatture a cura dei fornitori di servizi tecnologici che possono intervenire nel processo”.

Tra l’altro, osservò il Garante, le previsioni del legislatore vennero proposte “senza individuare, in ossequio ai nuovi principi di privacy by design e by default…misure adeguate, anche di carattere organizzativo, per garantire la protezione dei dati in ogni fase del trattamento”. Inoltre, “le maggiori criticità rilevate in ordine all’obbligo di fatturazione elettronica, si riscontrano in relazione alle fatture relative a prestazioni sanitarie”.

Ecco, in breve, le ragioni dell’eterna proroga che ha condotto al nuovo rinvio.

Cosa succederà – forse – nel 2024?

I professionisti del settore sanitario, gli studi medici e i poliambulatori, grazie alle nuove disposizioni dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) poter utilizzare la fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie che hanno erogato a partire dall’anno venturo: 1° gennaio 2024.

Ovviamente le prestazioni che rientreranno nella nuova disciplina dovranno risultare pagate con bancomat, carta di credito o con altri strumenti di pagamento elettronici. Riguardo alla tracciabilità dei pagamenti vi rimandiamo al nostro approfondimento, in cui analizzammo metodi ormai sempre più utilizzati come Satispay, Paypal e altri pagamenti tramite smartphone.

Dunque, dal prossimo 1° gennaio, i soggetti che dovranno inviare i dati al sistema Tessera Sanitaria, dovranno adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati attraverso il loro invio al sistema Tessera Sanitaria.

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Come approfondito in una precedente news, il software gestionale JMed per il vostro poliambulatorio e centro medico rispetta tutte le più recenti novità normative in materia di privacy e gestione dei dati sensibili; può vantare l’elevato standard Namirial per ciò che concerne la firma grafometrica; consente una semplice e rapida gestione dei processi interni al poliambulatorio, le procedure di accettazione dei pazienti, la raccolta del processo informato, sino alle incombenze amministrativo-contabili.

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