09/10/2018

Fatturazione elettronica, le novità a 3 mesi dall’entrata in vigore

Le ultime comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate ribadiscono che l’attuazione delle nuove modalità di fatturazione elettronica rispetterà la tabella di marcia stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico e che l’obbligo di fattura elettronica entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

Avevamo già parlato di fatturazione elettronica per poliambulatori in questo post (clicca qui per leggere l’approfondimento). Da allora sono state introdotte alcune novità riguardo la semplificazione dell’invio, la conservazione delle fatture elettroniche e il ciclo passivo, ma ciò non comporterà uno slittamento dei termini. Vediamo nel dettaglio le novità introdotte

Le novità al vaglio dei tecnici

La fattura elettronica in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 per le operazioni B2B e B2C è destinata a generare un maggior gettito, pari ad oltre 2 miliardi di euro, dovuto sia al contrasto all’evasione fiscale in materia di IVA che di imposte dirette.

Molto probabilmente a gennaio 2019 non ci sarà l’applicazione a pieno regime di tutte le norme previste, ma verrà introdotta una riduzione delle sanzioni previste, che sarà progressivamente eliminata con il passare dei mesi, per permettere alle imprese e ai lavoratori autonomi un avvio graduale all’uso della fatturazione elettronica, una sorta di “rodaggio” nei processi.

La legge di Bilancio 2019 punta ad introdurre due novità:

  • La definizione del ritardo minimo non sanzionato tra l’emissione della fattura elettronica e la trasmissione al Sistema di Interscambio;
  • L’entità delle sanzioni in caso di ritardo nell’emissione delle fatture elettroniche, qualora questo non pregiudichi i termini per la liquidazione dell’IVA. 
Le novità nell’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche

Per il momento non sono previsti cambiamenti sul processo di conservazione della fattura elettronica e sul formato di emissione. Rimarrà invariata la disposizione riguardo l’univocità dell’annotazione nei registri contabili mediante l’attribuzione al documento di acquisto del “numero di protocollo”, e non sarà necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro IVA coincida con il numero di protocollo di ricezione. L’univocità del documento sarà quindi assicurata dai dati contenuti nel documento stesso e dai dati registrati  nel Sistema di Interscambio (SdI).

Il processo di conservazione

Oltre al dovere di emettere la fattura in formato elettronico, l’utente avrà l’obbligo di conservazione sostitutiva della fattura, procedura che garantisce la validità legale dei documenti informatici nel tempo. Come è noto, per legge è obbligatorio conservare le fatture per un periodo di 10 anni per permettere alle autorità di svolgere controlli anche a distanza di tempo. Con l’introduzione della fatturazione elettronica e della conservazione sostitutiva l’utente non dovrà più pensare a come mettersi in regola con l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche in quanto queste saranno conservate automaticamente nel SdI.

Gli attori coinvolti nella fatturazione elettronica

Gli attori coinvolti nell’emissione, ricezione e conservazione della fattura elettronica rimangono 3:

  • Il produttore: crea il Pacchetto di Versamento (PdV) ed è responsabile del suo contenuto e del suo trasferimento nel sistema di conservazione. Il produttore è inoltre obbligato a trasmetterlo al servizio di conservazione secondo le modalità operative descritte genericamente nel Manuale di Conservazione.
  • L’utente: accede ai servizi di conservazione per visualizzare un Pacchetto di Distribuzione (PdD) prodotto dal sistema di conservazione al fine di ottenere informazioni di interesse.
  • Il responsabile della conservazione: a cui vengono affidate da parte del produttore le attività di conservazione.
I controlli delle autorità

In caso di controlli da parte delle autorità, i documenti informatici relativi alle fatture elettroniche devono essere resi disponibili su supporto cartaceo o informatico oppure posso essere trasmessi per via telematica secondo quanto previsto dalle competenti Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate n.81/E del 25/9/2015).

Inoltre saranno effettuati dei controlli a campione sugli archivi informatici dei sistemi di conservazione per verificare il rispetto di alcuni requisiti di conservazione:

  • L’ordine cronologico dei documenti conservati;
  • L’obbligo di omogeneità di conservazione per tipologia documenti;
  • La presenza delle funzioni di ricerca logica.

Infine, con la fatturazione elettronica gli accertamenti fiscali in materia di IVA e di imposte dirette saranno ridotti da cinque a quattro anni.

Per ulteriori delucidazioni, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato il testo “La fatturazione elettronica e i servizi gratuiti dell’agenzia delle entrate” che potete leggere e scaricare in formato pdf al seguente link.

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