15/01/2019

La fatturazione elettronica nei poliambulatori, come comportarsi?

La fatturazione elettronica nei poliambulatori, così come per tutte quasi tutte le imprese italiane, è in vigore da poche settimane e sembrano essere ancora tanti i dubbi sulle relative esenzioni, termini di invio e conservazione.

In particolare, la Legge di Bilancio ha chiarito un punto cruciale per gli operatori socio sanitari privati: è ormai certo infatti che per il 2019 i medici e i poliambulatori non sono esentati dalla fatturazione elettronica verso i soggetti privati, ma anzi, gli è espressamente vietato inviare al Sistema di Interscambio fatture elettroniche per prestazioni sanitarie.

La questione del trattamento dei dati dei pazienti era stata sollevata dal Garante della Privacy che attraverso il provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018 ha ordinato all’Agenzia delle entrate di vietare la fatturazione elettronica per gli operatori sanitari:

“Le maggiori criticità rilevate in ordine all’obbligo di fatturazione elettronica, si riscontrano in relazione alle fatture relative a prestazioni sanitarie […] poiché comportano il trattamento di dati sulla salute […] non direttamente rilevante a fini fiscali.[…] Si ritiene pertanto necessario ingiungere all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.”

Recependo il parere del Garante della privacy, (di cui avevamo parlato nel nostro ultimo articolo) il comma 54 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l’art. 10 bis del DL 119/2018:

“Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, […] non possono emettere fatture elettroniche […] con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Cosa devono fare le strutture sanitarie per essere in regola con la normativa

Per riassumere, le strutture sanitarie:

  • Non devono emettere fatture elettroniche per tutte le prestazioni sanitarie da inviare tramite comunicazione al sistema Tessera Sanitaria (neanche per le prestazioni per cui il paziente ha espresso il suo diniego all’invio al servizio TS);
  • Devono emettere fatture elettroniche per tutte le altre prestazioni

Rimane quindi l’obbligo di emettere, inviare e conservare la fattura elettronica per prestazioni fatturate a enti, aziende, associazioni e persone giuridiche, come ad esempio prestazioni nel campo della medicina del lavoro o della medicina sportiva fatturate ad aziende o associazioni sportive.

Resta invariato ciò che riguarda il ciclo passivo, per il quale i poliambulatori, attraverso il codice univoco comunicato precedentemente ai fornitori, riceveranno le fatture elettroniche per l’acquisto di beni e servizi. Per questo motivo, anche le strutture sanitarie che effettuano solo prestazioni da inviare al sistema TS dovranno comunque dotarsi di un sistema per gestire le fatture dei fornitori.

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