Fatture elettroniche e spese sanitarie 2020: cosa cambia per i poliambulatori
La fatturazione elettronica ha comportato un importante cambiamento per le aziende e i cittadini. Questo ha rappresentato un grande passo nella lotta all’evasione fiscale ma, allo stesso tempo, ha creato molta confusione per ciò che concerne le modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie erogate ai privati.
Il Garante della Privacy ha, infatti, sollevato immediatamente alcune perplessità riguardo la privacy dei pazienti che l’Agenzia delle Entrate ha prontamente tradotto nel divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie erogate ai privati.
Il divieto è rimasto in validità per tutto il 2019 e non era chiaro se lo stesso si sarebbe dovuto estendere al 2020. Questo dubbio viene finalmente fugato dalla manovra di bilancio. In questo senso l’art. 15 del DL 124/2019, collegato a suddetta manovra, prevede che anche per il 2020 permarrà il divieto di emissione delle fatture elettroniche in formato “.XML” per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Spetterà quindi al sistema TS il compito di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali delle fatture ricevute dagli operatori sanitari. Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero quelle che contengono, in un unico documento, sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie.
In quali casi emettere la fattura elettronica
Resta confermato anche per il 2020 l’obbligo della Fattura Elettronica per le prestazioni effettuate da operatori sanitari che non devono essere trasmesse al STS (prestazioni verso assicurazioni, ditte, aziende, enti, professionisti e così via).
Nel caso in cui non sia possibile riconoscere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS sotto la dicitura “altre spese” (codice AA). Se dal documento di spesa, invece, è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità: AA per le spese sanitarie detraibile, SR per le altre prestazioni e voci di spesa.
Rimane quindi inalterata la classificazione delle spese mediche e le loro modalità di trasmissione.
Per podologi, fisioterapisti, logopedisti rimane l’esplicito divieto di fatturazione elettronica in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, conferma che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno né documentate mediante fattura elettronica tramite SdI né comunicate tramite esterometro.
Resta invariato l’obbligo di conservazione delle fatture per un periodo di 8 anni.